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Articoli Correlati: indennità suppletiva di clientela - privilegio art. 2751 bis c.c. n. 3 - esclusione
La Corte di Cassazione, con Ordinanza dell’8 marzo 2021, n. 16835, depositata in data 25 maggio 2022, ha rammentato che l’indennità suppletiva di clientela (prevista dalla contrattazione collettiva) non avendo natura retributiva, ma configurandosi come compenso indennitario volto a ristorare l’agente dal pregiudizio derivante dalla perdita di clientela, non gode del privilegio previsto dall’art. 2751 bis, n. 3, c.c. Pertanto anche a voler interpretare estensivamente la norma – attribuendo il significato più ampio possibile alle “indennità dovute per la cessazione del rapporto” – deve escludersi la possibilità di ricomprendervi tale indennità in quanto non ricorre la ratio del privilegio accordato dalla norma in esame, consistente nel rafforzare la tutela dei crediti derivanti dalle prestazioni di lavoro autonomo o parasubordinato e destinati a soddisfare le esigenze di sostentamento del lavoratore e della sua famiglia.