argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 18 maggio 2022, n. 16077, ha ribadito che in riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore al primo gennaio 2010, al fine di verificare se sia intervenuto il superamento del tasso soglia dell’usura presunta, occorre effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale dell’interesse praticato in concreto con il tasso soglia, nonché della commissione di massimo scoperto applicata, con la c.m.s. soglia, calcolata aumentando della metà la percentuale della c.m.s. media indicata nei decreti ministeriali, compensandosi, quindi, il valore della eventuale eccedenza della c.m.s. praticata in concreto, rispetto a quello della c.m.s. rientrante nella soglia, con il margine eventualmente residuo degli interessi, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. La Suprema Corte ha, infine, precisato che non assume rilevanza il fatto che nelle istruzioni emanate prima del 2009 per il calcolo del T.E.G.M. non fosse inserita la c.m.s.