argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
Articoli Correlati: Pubblico impiego privatizzato - Buono pasto - Orario di lavoro giornaliero di sei ore
Con l’ordinanza 25 maggio 2022 n. 16929, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di pubblico impiego privatizzato, l’attribuzione del buono pasto è condizionata all’effettuazione della pausa pranzo la quale, a sua volta, presuppone, come regola generale, che il lavoratore osservi un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore (oppure altro orario superiore minimo indicato dalla contrattazione collettiva); ne consegue che i buoni pasto non possono essere attribuiti ai lavoratori che, beneficiando delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al D. lgs. n. 151/2001, osservano, in concreto, un orario giornaliero effettivo inferiore alle suddette sei ore, né può valere l’equiparazione dei periodi di riposo alle ore lavorative di cui al comma 1 dell’art. 39 dello stesso D. lgs., che vale agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro, in quanto l’attribuzione dei buoni pasto è finalizzata a compensare l’estensione dell’orario lavorativo disposta dalla Pubblica Amministrazione e a consentire il recupero delle energie psico-fisiche degli interessati