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Con Sentenza n. 23233 del 14 giugno 2022 (ud. 27 aprile 2022), la Seconda Sezione penale ha ribadito che, «la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione alla esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall’obbligo di motivare sulla prova della esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma si sia manifestata», poiché detto contributo non può essere dedotto dalla sola qualità di socio occulto dell’impresa in capo al ricorrente o dal beneficio che, in quanto tale, il medesimo abbia ricevuto in ragione della condotta di illecita concorrenza.