<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

31/07/2022 - Dolo di ricettazione.

argomento: News del mese - Diritto Penale

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La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 24 giugno 2022 (ud. 3 maggio 2022) n. 24519, ha ribadito che, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. Il dolo di ricettazione, inoltre, ricorre nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza. La Suprema Corte ha, infine, osservato che, ai fini dell’accertamento del delitto di cui all’art. 648 c.p., non si richiede all’imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un’attendibile spiegazione dell’origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad un onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l’indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento.