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Articoli Correlati: Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.) - Condotta dissimulatoria - Idoneità ex ante
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 14 giugno 2022 (ud. 27 aprile 2022) n. 23233, ha specificato che, in tema di autoriciclaggio, ai fini della verifica circa la sussistenza dell’elemento oggettivo costituito dal concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa del bene, il criterio da seguire è quello della idoneità ex ante della condotta: «ciò significa che l’interprete, postosi al momento di effettuazione della condotta, deve verificare sulla base di precisi elementi di fatto se in quel momento l’attività posta in essere aveva tale astratta idoneità dissimulatoria e ciò indipendentemente dagli accertamenti successivi e dal disvelamento della condotta illecita che non costituisce mai automatica emersione di una condizione di non idoneità della azione per difetto di concreta capacità decettiva». In applicazione di tale principio, è da ritenersi configurata una condotta dissimulatoria allorché, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso la sua intestazione ad un terzo, persona fisica ovvero società di persone o capitali, poiché, mutando la titolarità giuridica del profitto illecito, la sua apprensione non è più immediata e richiede la ricerca ed individuazione del successivo trasferimento.