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La Quinta Sezione Penale della Corte di cassazione, con sentenza del 07 giugno 2022 (udienza del 27 gennaio 2022) n. 22128, ha confermato il principio secondo il quale la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell’autore della condotta, e che rappresenti l’effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova dell’origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione, sicché non rileva neppure la prova della pertinenzialità del denaro rispetto al reato, attesa appunto la natura fungibile di tale tipo di bene.