Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

31/07/2022 - Bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma I, n. 2 Legge fall.)

argomento: News del mese - Diritto Penale

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La Corte di Cassazione (sez. V, 28 giugno 2022 (ud. 24 maggio 2022), n. 24896) ha statuito che “in tema di bancarotta fraudolenta documentale, la responsabilità dell’amministratore, che risulti essere stato soltanto un prestanome, nasce dalla violazione dei doveri di vigilanza e di controllo che derivano dall’accettazione della carica, cui però va aggiunta la dimostrazione non solo astratta e presunta ma effettiva e concreta della consapevolezza dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari o, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare un ingiusto profitto a taluno”. Infatti, “se è incontestabile che l’accettazione della carica conferisce doveri di vigilanza e controllo (una posizione di garanzia)…è pur vero che l’addebito di consapevole mancanza di condotta impeditiva del fatto illecito può muoversi soltanto quando la condotta omissiva sia stata accompagnata dalla rappresentazione della situazione anti-doverosaessendo necessario che il giudice fornisca una qualche motivazione sulla possibilità, non soltanto astratta e presunta, ma reale, della conoscenza in capo al “prestanome” sullo stato delle scritture (ovvero del programmato disegno dell’amministratore di fatto di omessa tenuta) in guisa tale da cagionare l’effetto di impedire la ricostruzione del movimento degli affari o, per le ipotesi di dolo specifico, di procurare ingiusto profitto a taluno”.