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Con la Sentenza n. 24093, Cass. pen., sez. V, 22 giugno 2022 (ud. 13 maggio 2022), accogliendo il ricorso della difesa, ha chiarito che “il reato di bancarotta fraudolenta documentale non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest’ultimo nella nozione di “libri” e “scritture contabili” prevista dalla norma di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, L. Fall.” ed ha precisato come, invece, “eventuali omissioni nei bilanci, sussistendone i presupposti, possano integrare la fattispecie di bancarotta impropria da reato societario”. Ciò in quanto “l’art. 2214 c.c., che è la norma che dà contenuto all’art. 216 L. Fall., inserita nel paragrafo delle scritture contabili, menziona, al comma 1, tra i libri obbligatori, quello giornale e quello degli inventari, mentre, al comma 2, le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa, da tenere in modo ordinato assieme alle lettere, alle fatture e ai telegrammi sia spediti che ricevuti. Non menziona invece il bilancio che non può certo essere fatto rientrare tra queste ultime, di natura eventuale e condizionata a differenza del bilancio. Si legge, d’altra parte, nell’art. 2217 c.c. che il bilancio si pone a chiusura dell’inventario, come il conto dei profitti e delle perdite, ed è dunque distinto da quello che contiene la indicazione e valutazione delle singole attività e passività della impresa; il bilancio serve piuttosto a rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria della società oltre al risultato economico, in modo evidente, sicché è da escludere che rientri nel novero rilevante per l’art. 216 L. Fall.”.