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La Suprema Corte, con la Sentenza n. 24909 del 28 giugno 2022 (ud. 7 giugno 2022), censurando il Provvedimento di secondo grado, ha chiarito che “il prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analoga dizione) integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società, mentre il prelievo di somme quale restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie di bancarotta preferenziale”. Per stabilire, se, in concreto, un determinato versamento tragga origine da un mutuo o se invece sia stato effettuato quale apporto del socio al patrimonio dell’impresa collettiva, occorre compiere un’attenta opera di interpretazione della volontà delle parti, “la cui prova va desunta in via principale dal modo in cui il rapporto ha trovato concreta attuazione, dalle finalità pratiche cui appare diretto e dagl’interessi allo stesso sottesi, e solo in subordine dalla qualificazione che i versamenti hanno ricevuto in bilancio, la cui portata può risultare determinante, in mancanza di una chiara manifestazione di volontà negoziale, in considerazione della sottoposizione del bilancio all’approvazione dei soci”.