argomento: News del mese - Diritto Penale
Articoli Correlati: Prova della distrazione - Onere probatorio incombente sull’imprenditore - Informative alla Curatela
In ordine all’onere probatorio da assolvere circa la “distrazione di beni”, penalmente rilevante ex art. 216, comma I, n. 1 Legge fall., Cass. pen., sez. V, 24 giugno 2022, n. 24588 (ud. 21 marzo 2022), ha ribadito il principio per il quale “la prova della distrazione o dell’occultamento è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della loro destinazione, precisando che, tuttavia, il giudice non può ignorare l’affermazione dell’imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all’avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e ne consentano il recupero ovvero l’individuazione della effettiva destinazione”. Si è in tal modo sottolineato l’obbligo del fallito “di rendere alla curatela e, conseguentemente, al giudice, informazioni specifiche, al fine di consentire il rinvenimento dei beni che potrebbero essere stati potenzialmente distratti e di assicurarne il recupero”.