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Cass. pen., sez. V, 13 giungo 2022 (ud. 19 maggio 2022), n. 22973 ha ribadito la possibilità di ritenere “configurabile il concorso (ovviamente solo formale per l’evidente “specialità” del primo delitto) fra il ricorso al credito punito dall’art. 218 L. Fall. e le “operazioni dolose” di cui all’art. 223, comma 2 n. 2, della medesima legge. Si è infatti affermato come il ricorso abusivo al credito di cui all’art. 218 L. Fall. sia reato di mera condotta (che richiede che il credito sia stato ottenuto mediante dissimulazione ai danni dell’ignaro creditore) e si distingue così dal reato di bancarotta impropria mediante operazioni dolose di cui all’art. 223 L. Fall., comma 2, n. 2 (operazioni consistite nell’ottenimento di crediti per mascherare lo stato di insolvenza dell’impresa) nel quale non è necessaria la dissimulazione, e l’operazione – avente rilevanza causale o concausale del dissesto o del suo aggravamento – può anche essere concordata con il creditore a conoscenza delle condizioni dell’impresa”.