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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 21908 del 7 giugno 2022 (ud. 30 marzo 2022), nell’ambito di un procedimento per violazioni urbanistico-paesaggistiche, chiarisce quando la cessione di cubatura possa definirsi legittima richiamando i principi di diritto elaborati dalla Suprema Corte secondo i quali integra il reato previsto dall’art. 44 del TUE la realizzazione di un immobile in assenza di permesso di costruire, perché ottenuto mediante illegittima cessione di cubatura a scopo edificatorio tra terreni non reciprocamente prossimi, aventi un indice di fabbricabilità differente o una diversa destinazione urbanistica. Ciò in quanto, premesso che la cessione di cubatura è un istituto di fonte negoziale (la cui legittimità è stata ripetutamente avallata anche dalla giurisprudenza) in forza del quale è consentita, a prescindere dalla comune titolarità dei due terreni, la “cessione” della cubatura edificabile propria di un fondo in favore di altro fondo, cosicché, invariata la cubatura complessiva risultante, il fondo cessionario sarà caratterizzato da un indice di edificabilità superiore a quello originariamente goduto, onde evitare la facile elusione dei vincoli posti alla realizzazione di manufatti edili in funzione della corretta gestione del territorio, il legittimo ricorso a tale meccanismo è soggetto a determinate condizioni, una delle quali è costituita dall’essere i terreni in questione, se non precisamente contermini, quanto meno dotati del requisito della reciproca prossimità, perché altrimenti, attraverso l’utilizzazione di tale strumento, astrattamente legittimo, sarebbe possibile realizzare scopi del tutto estranei ed, anzi, contrastanti con le esigenze di corretta pianificazione del territorio.