Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

31/07/2022 - Non applicabile la disciplina delle microimprese alle società di partecipazione

argomento: News del mese - Economia Aziendale

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E’ stata pubblicata da Assoholding la Circolare n. 1/2022 in tema di adozione degli schemi di bilancio delle holding successivamente alla modifica dell’art. 2435-ter c.c., che ha escluso gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria dalle semplificazioni per le microimprese. Cuore del problema risulta essere l’interpretazione dei termini “enti di investimento” e “imprese di partecipazione finanziaria” poiché possiedono una definizione ampia nell’art. 2 della Direttiva 2013/31/UE. Per ciò che riguarda il primo termine, nella Circolare è stato affermato come possano rientrarci – in allineamento a quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate nelle risposte n. 121/2020 e 177/2022 – i soggetti con partecipazioni e investimenti ingenti in strumenti finanziari, le merchant bank e le holding che investono in differenti settori per ripartire il rischio. Per ciò che concerne il secondo termine, esse sono state definite in ambito europeo come «imprese il cui unico oggetto è l’acquisizione delle partecipazioni in altre imprese, nonché la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni, senza coinvolgimenti diretti o indiretti nella gestione di tali imprese». Ciò ha condotto Assoholding a considerare tale nozione autonoma rispetto a quella di “società di partecipazione finanziaria” stabilita dall’art. 162-bis, comma 1, lett. b TUIR. Al suo interno, quindi, rientrerebbero sia le holding pure sia quelle che, unitamente alla detenzione di partecipazioni, forniscono servizi amministrativi alle partecipate, con esclusione delle holding miste. In conclusione, la Circolare stabilisce come gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria dovrebbero redigere il bilancio abbreviato e la relazione sulla gestione anche nel caso in cui rientrino nei limiti previsti per le microimprese. Tale pratica dovrebbe essere utilizzata anche nei casi dubbi in modo che gli amministratori siano tutelati; inoltre, in caso di scelta di schema non conforme alla nuova normativa, esso dovrebbe essere modificato tramite una nuova approvazione assembleare. La linea descritta possiede implicazioni anche di carattere fiscale poiché molte holding avrebbero i requisiti dimensionali per l’applicazione della derivazione semplice, ma, essendo escluse dalla disciplina delle microimprese, il principio di riferimento risulta essere quello della derivazione rafforzata. Assoholding propone in tal senso una modifica legislativa in modo da ottenere un effetto di semplificazione.