argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale
Articoli Correlati: socio d’opera - creditore - società semplice
Il Tribunale di Torino, con Sentenza del 28 gennaio 2022, ha affermato che il creditore del socio d’opera di una società semplice può chiedere, ai sensi dell’art. 2270, comma 2, c.c., la liquidazione della quota di quest’ultimo, il cui valore deve essere determinato sulla base del criterio di ripartizione dei guadagni e delle perdite stabilito dall’art. 2263, comma 2, c.c. In particolare, l’art. 2270, comma 2, c.c. dispone che il creditore del socio d’opera di una società semplice può chiedere, ai sensi dell’art. 2270, comma 2, c.c., la liquidazione della quota di quest’ultimo, il cui valore deve essere determinato sulla base del criterio di ripartizione dei guadagni e delle perdite stabilito dall’art. 2263, comma 2, c.c.; inoltre, la quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società. Il Tribunale precisa che la parte spettante al socio nei guadagni e nelle perdite se non è determinata nel contratto viene fissata dal giudice secondo equità.