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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 15 luglio 2022, n. 22351, ha affermato che la delibera dell’assemblea di messa in liquidazione di una società per azioni non comporta la revoca tacita o implicita degli amministratori ex art. 2383, comma 3 c.c.; ciò comporta l’esclusione di ogni qualsivoglia pretesa risarcitoria. La Suprema Corte ha sottolineato come in tale fattispecie non vi sia una semplice rimozione di coloro che ricoprono cariche gestorie per la continuazione dell’impresa in forme differenti, ma una cessazione dell’attività imprenditoriale con finalità volte alla conservazione del patrimonio per il pagamento dei debiti aziendali. La Corte di Cassazione ha evidenziato, inoltre, come tale principio non possa valere nel caso in cui lo scopo sia soltanto l’allontanamento degli amministratori.