Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/08/2022 - Inammissibile il dimezzamento dei compensi al consulente tecnico d’ufficio nelle cause civili per il mancato aggiornamento delle tabelle ministeriali.

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte Costituzionale, con Sentenza del 1° luglio 2022, n. 166, ha affermato che il compenso spettante al consulente tecnico d’ufficio nel processo civile non può essere dimezzato anche nel caso di ammissione della parte al gratuito patrocinio: nonostante la decurtazione risulti prevista all’interno del Testo Unico delle Spese di Giustizia, le tabelle ministeriali non sono aggiornate al carovita. Da ciò deriva la dichiarazione dell’incostituzionalità dell’art. 130 D.P.R. 115/02 in presenza di previsioni non adeguate come prescritto dall’art. 54 T.U.S.G. Nel caso de quo, un medico-legale vedeva dimezzato il proprio compenso – calcolato su tabelle ministeriali di circa vent’anni orsono – a causa dello sforamento dei termini per la CTU e dell’ammissione al gratuito patrocinio di una delle parti. In tale contesto si pone il problema della dignità professionale dei consulenti dei magistrati, essendo la remunerazione adeguata soltanto se corrispondente a parametri professionali di libero mercato. L’art. 54 citato prevede, infatti, che «la misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni» all’indice dei prezzi al consumo Istat, ma – essendo venuto meno tale meccanismo – risulta carente il rapporto proporzionale e la connessione razionale fra il mezzo predisposto e lo scopo del legislatore.