argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale
Articoli Correlati: art. 2388 c.c. - società a responsabilità limitata - invalidità
Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 20 maggio 2022, ha affermato che la disciplina prescritta dall’art. 2388 c.c., riguardante l’invalidità delle delibere del consiglio di amministrazione nelle società per azioni, è applicabile in via analogica anche alle società a responsabilità limitata. Tale decisione deriva da un principio generale di sindacabilità delle decisioni del c.d.a. contrarie alla legge o allo statuto a opera degli amministratori assenti o dissenzienti ovvero dei soci i cui interessi siano stati direttamente danneggiati. L’interesse all’impugnazione risulta esistente in capo ai membri del consiglio di amministrazione assenti o dissenzienti anche nel caso in cui tale azione sia effettuata per evitare che un’eventuale delibera costituisca un precedente organizzativo in grado di rappresentare un modello per future deliberazioni in contrasto con la legge o lo statuto. Nel caso de quo, un consigliere di una società a responsabilità limitata impugnava due delibere adottate con il voto contrario dell’impugnante e recanti: i) la nomina a presidente del c.d.a. di un dei consiglieri, in assenza di specifico ordine del giorno sul tema; ii) la nomina del presidente a consigliere delegato con attribuzione allo stesso di amplissimi poteri, senza la preventiva autorizzazione assembleare statutariamente prevista per tale delega. In primo luogo, il Tribunale di Milano ha affrontato la questione dell’impugnabilità delle delibere consigliari e dell’interesse del consigliere alla luce del venir meno dell’assetto gestorio disegnato dalle delibere impugnate. Risolte positivamente le questioni descritte e rigettando la prima delle impugnazioni proposte, il Tribunale di Milano – accogliendo la seconda impugnazione – ha sottolineato come la delegabilità dei poteri all’interno del consiglio di amministrazione non costituisca la regola ma soltanto una possibilità ex art. 2381, comma 2 c.c.; conseguentemente il funzionamento collegiale dell’organo gestorio rappresenta una modalità di organizzazione la cui scelta spetta all’assemblea o allo statuto.