argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: credito IVA - rivalsa - sussistenza beni
La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 8 agosto 2022, n. 24426, ha chiarito che il credito di rivalsa IVA può giovarsi del privilegio speciale di cui all’art. 2958 c.c., comma 2, solo nel caso in cui sussistano beni – che il creditore ha l’onere di indicare in sede di domanda di ammissione al passivo, nel senso previsto dall’art. 93, comma 3, n. 4, l.f. – su cui esercitare la causa di prelazione. Ne discende che, ai fini del riconoscimento di tale privilegio speciale è necessaria la sussistenza del bene oggetto della prelazione al momento della verifica del credito o, quanto meno, la sua individuabilità, cosicché non possa escludersi la successiva acquisizione all’attivo fallimentare. Nel caso in cui, invece, il credito nasca senza un possibile oggetto sul quale far valere il privilegio, esso deve essere classificato come chirografario, mancando il possibile valore sul quale collocare la causa di prelazione. L’accertamento della sussistenza o meno dei beni su cui esercitare la causa di prelazione costituisce accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità.