argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza dell’8 luglio 2022, n. 26257, ha stabilito che, in tema di reati tributari, la peculiare natura dell’attivo fallimentare, derivante dallo spossessamento in capo al fallito, è di ostacolo all’applicabilità dell’art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, che individua, quale limite all’operatività della confisca, l’appartenenza dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato a terzi a esso estranei. Invero, in tema di reati tributari, è illegittimo il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca di cui all’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, su beni già assoggettati alla procedura fallimentare, posto che il vincolo apposto a seguito della dichiarazione di fallimento importa lo spossessamento e il venir meno del potere di disporre del proprio patrimonio al fine di evitarne il depauperamento (giurisprudenza consolidata: Cass. n. 47299/2021 e n. 45574/2018). Anche le Sezioni Unite (sent. n. 45936/2019) hanno richiamato il principio dell’esclusione delle possibilità di eseguire il sequestro su beni appartenenti alla massa fallimentare, in quanto sul patrimonio del fallito viene a costituirsi un potere di fatto della curatela, nella prospettiva della sua conservazione ai fini della tutela dell’interesse dei creditori.