<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/08/2022 - Spetta al giudice fallimentare la competenza sulle controversie in materia di transazione fiscale

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con Ordinanza dell’11 luglio 2022, n. 21835, ha stabilito che le controversie inerenti alla transazione fiscale di cui all’art. 182 ter del RD n.267/1942 e agli artt. 63 e 88 del d.lgs. n.14/2019 sono devolute alla competenza del giudice ordinario “fallimentare” attesa la natura essenzialmente concorsuale delle stesse. In particolare, spettano alla giurisdizione del tribunale fallimentare le vertenze aventi ad oggetto il mancato assenso dell’Agenzia delle Entrate alle proposte di trattamento dei crediti tributari di cui all’art. 182 ter l.f. anche in relazione al periodo antecedente l’entrata in vigore del d.lgs. n.14/2019. Le ragioni di tale statuizione vanno ravvisate nella prevalenza dell’interesse concorsuale su quello tributario e sull’esigenza di concentrare nella sede fallimentare la tutela di posizioni concorrenti eterogenee incidenti sull’omologazione delle proposte di ristrutturazione e concordato.