Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/08/2022 - Elemento soggettivo nella bancarotta documentale fraudolenta e posizione dell’amministratore formale

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 4 maggio 2022, n. 24076, ha rammentato che le fattispecie di bancarotta documentale fraudolenta – da omessa o irregolare tenuta di libri e scritture contabili di cui all’art. 216, comma 1, n. 2 seconda parte R.D. 267/42 – e di bancarotta documentale semplice – ex art. 217, secondo 2, R.D. 267/42 – si differenziano per l’elemento psicologico. Nella bancarotta semplice l’elemento soggettivo può essere costituito dal dolo o dalla colpa mentre in quella fraudolenta documentale deve ricorrere esclusivamente il dolo generico. Nella bancarotta “specifica” ex art. 216, comma 1, n. 2 prima parte l.f., si richiede invece il dolo specifico. La medesima pronuncia precisa che, per quanto riguarda la posizione dell’eventuale amministratore formale (cd. testa di legno), non è possibile né riconoscere automaticamente l’esenzione da responsabilità né attribuire la stessa solo per la carica ricoperta e la verificazione dell’elemento materiale del reato.