argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 5 maggio 2022, n. 17731, depositata in data 31 maggio 2022, ha precisato che il principio di non contestazione discende dagli oneri processuali, e come tale è proprio di qualunque giudizio. Si tratta di un principio associato all’onere della parte di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui si intenda contestare la veridicità; onere desunto nel processo ordinario dall’art. 167 c.p.c., ma pacificamente estendibile a tutte le controversie, a qualunque rito soggette. Di conseguenza tutti i fatti ex adverso dedotti, che possano considerarsi, per i fini di cui all’art. 115 c.p.c., non contestati, sono infine sottratti a un onere dimostrativo ulteriore specifico. Per tale ragione la posizione di terzietà del curatore fallimentare non rappresenta un limite del principio di non contestazione dei fatti posti a fondamento di una domanda. Tuttavia, tale principio deve necessariamente coordinarsi con i poteri del giudice delegato quanto al regime delle eccezioni rilevabili d’ufficio. Pertanto la non contestazione del curatore può non comportare l’automatica ammissione del credito allo stato passivo, attesa la competenza del giudice delegato a sollevare a sua volta, in via ufficiosa, eccezioni circa l’ammissibilità del credito. In tale prospettiva, in ogni caso, ha precisato la Suprema Corte, la posizione assunta dal curatore, in ordine ai fatti incidenti sull’ammissione al passivo, resta rilevante, poiché non può essere disattesa dal giudice delegato in via astratta e generalizzata, in assenza, cioè, di ulteriori fatti che impongano di formulare eccezioni ufficiose rispetto agli elementi che risultino già in possesso del curatore, o senza che tali elementi siano specificamente verificati, eventualmente nel contraddittorio delle parti.