argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 2 febbraio 2022, n.16853, depositata in data 25 maggio 2022, ha precisato che la dichiarazione di fallimento, pur non richiedendo un definitivo accertamento del credito dedotto a sostegno della relativa istanza, né l’esecutività del relativo titolo, presuppone, compatibilmente con il carattere sommario del rito, una verifica in via incidentale, da parte del tribunale fallimentare, circa la sua sussistenza, quale necessario postulato della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento.