<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/08/2022 - In sede di insinuazione al passivo fallimentare il privilegio per i crediti da prestazioni di servizi della s.n.c. č escluso

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 1° febbraio 2022, n. 14829, depositata in data 10 maggio 2022, ha ribadito che la domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale da cui quel credito è derivato e, dunque, l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c. salvo che l’istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall’associazione professionale. Pertanto, in forza di tale principio, è stato escluso il privilegio in questione anche in capo ad un avvocato che aveva chiesto l’ammissione al passivo (formalmente) nella qualità di socio e legale rappresentante di una società tra professionisti deducendo, ma non provando, di aver svolto (sostanzialmente) la prestazione professionale “materialmente e personalmente” in forza di mandato congiunto con altro legale non facente parte della predetta società. Nel caso di specie la Suprema Corte ha rilevato che ad agire non era né uno studio associato, né un’associazione professionale, né una società tra professionisti, bensì una società commerciale, costituita in forma di s.n.c., per il cui credito non sussistevano, alla luce dei principi sopra richiamati, i presupposti necessari per il riconoscimento del privilegio art. 2751 bis, n. 2, c.c.