argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: normativa emergenziale - art. 9, comma 2, d.l. n. 23/2020 - sospensione feriale
La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 6 aprile 2022, n. 17145, depositata in data 26 maggio 2022, ha affermato che al termine di cui all’art. 9, comma 2, d.l. n. 23/2020 (applicabile ai procedimenti per l’omologazione del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020), per la presentazione di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione dei debiti, non è applicabile la sospensione feriale qualora sia altresì pendente un’istanza di fallimento. A tale conclusione deve giungersi in virtù del richiamo, operato dall’art. 3 della l. 742/1969 – disciplinante la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale – all’art. 92 del r.d. 12/1941, che esclude l’applicazione della sospensione feriale ai procedimenti di dichiarazione o revoca dei fallimenti.