argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: ipoteca giudiziale - art. 168, comma 3, l.f. - fallimento
La Corte di Cassazione, con Sentenza del 15 giugno 2022, n. 21758, depositata in data 8 luglio 2022, ha stabilito che, in caso di successivo fallimento, non trova applicazione l’art. 168, comma 3, l.f., secondo cui non sono efficaci, rispetto ai creditori anteriori il deposito del ricorso per l’apertura della procedura di concordato preventivo, le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni anteriori l’iscrizione del ricorso medesimo nel Registro delle Imprese. Pertanto, l’ipoteca giudiziale sarà opponibile al fallimento, salvo ipotesi di revocatoria fallimentare di cui agli artt. 64 e ss. l.f., non trovando – in tal caso – applicazione il principio della consecutio procedurarum.