argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: fallimento dell’appaltatore - art. 81 l.f. - art. 118 d.lgs. 163/2006
La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 20 maggio 2022, n. 23447, depositata in data 27 luglio 2022, ha evidenziato come, in materia di appalti pubblici, in caso di fallimento del consorzio appaltatore e, quindi, del conseguente scioglimento del contratto di appalto ex art. 81 l.f., non trova applicazione quanto previsto dall’art. 118, comma 3, d.lgs. 163/2006, essendo tale norma riferita alla sola ipotesi in cui i rapporti di appalto siano in corso con un soggetto in bonis. Pertanto, a seguito dello scioglimento del contratto di appalto, la curatela è l’unica legittimata a ricevere i pagamenti per le prestazioni già svolte dalla società in bonis, con esclusione di un pagamento diretto a favore del subappaltatore, che dovrà essere ammesso al passivo alla stregua degli altri creditori concorsuali. Conseguentemente, deve ritenersi esclusa l’ammissione al passivo della stazione appaltante che abbia provveduto – a seguito di azioni giudiziarie promosse dai subappaltatori e in data successiva al fallimento dell’appaltatore – al pagamento diretto delle spettanze dei subappaltatori