argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte d’Appello di Catanzaro, con Sentenza del 15 giugno 2022, n. 34, ha chiarito come, in caso di reclamo avverso una sentenza di fallimento in estensione ex art. 147, comma 4, l.f., sussista il litisconsorzio necessario con i creditori che avevano promosso azione onde ottenere la citata sentenza dichiarativa di fallimento, precisando che la notifica del reclamo deve avvenire ai creditori personalmente e non presso il domicilio eletto nel giudizio prefallimentare; essendo, infatti, un procedimento diverso rispetto a quello prefallimentare, l’elezione di domicilio non può proiettarsi nel nuovo e distinto procedimento di reclamo. Pertanto, qualora non venga integrato il contraddittorio da parte del reclamante ex art. 102 c.p.c., l’inottemperanza comporta l’estinzione del giudizio.