argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: art. 3 Cost. - art. 2751-bis, n. 3, c.c. e art. 1, comma 474, l. 205/2017 - illegittimità costituzionale
La Corte Costituzionale, con Sentenza del 1° luglio 2022, n. 167, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – per violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. – dell’art. 2751-bis, n. 3), c.c. e dell’art. 1, comma 474, l. 205/2017, nella parte in cui tali norme non estendono, anche in favore dell’agente, che abbia svolto una prestazione d’opera (continuativa e coordinata) prevalentemente di tipo personale, il privilegio generale sui beni mobili del debitore anche al credito di rivalsa IVA. Ciò in quanto – espone la Corte Costituzionale – la figura dell’agente può essere, dal punto di vista normativo, equiparata a quella del lavoratore autonomo, al cui credito di rivalsa IVA è ora riconosciuto il privilegio generale mobiliare.