argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
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Il T.A.R. Toscana, Sez. I, con sentenza 15 luglio 2022, n. 923, ha affermato che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario una controversia avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento con il quale la P.A. appaltante ha disposto l’escussione della polizza fideiussoria, prodotta a garanzia delle obbligazioni contrattuali, per ritardato pagamento del canone di concessione relativo al servizio di installazione e gestione di distributori automatici di alimenti, bevande calde e fredde ed altri generi di conforto, ciò in analogia al principio secondo cui la controversia, avente ad oggetto l’escussione di una polizza fideiussoria rilasciata a garanzia dell’adempimento di obblighi ed oneri assunti dal partecipante ad una gara di appalto di opere pubbliche, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la domanda di accertamento dell’inesistenza della debenza dell’importo preteso dall’ente e di manleva in relazione a quanto eventualmente da pagarsi a quest’ultimo, riguardano comunque il rapporto privatistico inerente la garanzia.