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Il T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, con sentenza 5 agosto 2022, n. 2201, ha sostenuto che, in tema di regolare instaurazione del contraddittorio nei ricorsi aventi ad oggetto l’impugnazione degli atti di una gara pubblica e, in particolare del provvedimento di esclusione di un concorrente, deve ritenersi che, quando, in corso di giudizio, intervenga l’aggiudicazione e, quindi, l’adozione di un atto ampliativo della sfera giuridica di un determinato soggetto (l’aggiudicatario), il ricorrente è tenuto alla notifica del ricorso a suo tempo proposto avverso l’esclusione, nei confronti del soggetto vittorioso, che assume il carattere del “controinteressato sopravvenuto”. Ed invero, la qualifica di “controinteressato sopravvenuto”, in relazione ad un giudizio di impugnazione degli atti di indizione della gara, si acquisisce solo con la “aggiudicazione” e non con la “ammissione” alla procedura, solo col primo atto sorgendo un interesse personale e attuale alla conservazione della procedura. Il concorrente aggiudicatario, una volta che sia intervenuta l’aggiudicazione, ha, infatti, interesse alla conservazione del provvedimento di esclusione adottato nei confronti del ricorrente (e già impugnato in sede giurisdizionale), in quanto la rimozione di tale atto può pregiudicare la sua posizione di aggiudicatario e deve, pertanto, essere ritualmente evocato in giudizio per poter manifestare le proprie ragioni.