argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
Articoli Correlati: Rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno - Non necessità della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della l. 241/90 - Applicazione dell’art. 21 octies della l. 241/90
Il Tar Puglia, sez. unite, con la pronuncia del 26 luglio 2022, n. 1098, ha inteso ribadire alcuni principi in materia di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno. A tal proposito, con riguardo al provvedimento questorile di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lungo periodo in ragione della falsità del certificato di residenza prodotto, veniva dedotta, con unico motivo, l’omessa partecipazione procedimentale ai sensi dell’art. 10 bis della l. 241/1990, partecipazione che avrebbe consentito di integrare la pratica. Nel rigettare il ricorso, il Tar ha precisato che non sussiste in materia di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno l’obbligo di comunicazione ex art. 7 della l. 241/90, atteso che si tratta di procedimenti ad istanza di parte (ex plurimis Tar Campania, Napoli, sez, VI, 5 marzo 2008, n. 1129). Inoltre è stato osservato che l’eventuale violazione dell’art. 10 bis della l. 241/90, trattandosi di vizio di forma, può agevolmente essere superata in applicazione dell’art. 21 octies della stessa legge qualora, come nella specie, sia palese che l’atto non avrebbe potuto avere un contenuto diverso (ex plurimis Tar Lazio, sez. I, 9 settembre 2009, n. 8425; Consiglio di Stato, sez. IV, nn. 1001/2017, 2902/ 2016 e 2953/2017).