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Articoli Correlati: Funzione di prevenzione di atti persecutori - Sufficienza di un quadro istruttorio indiziario ai fini dell’adozione del provvedimento
Il Tar Basilicata, Potenza, nella pronuncia del 2 agosto 2022, n. 580, con riguardo al provvedimento (decreto) di ammonimento orale che può essere adottato dal Questore, ha precisato che l’ammonimento orale è una misura preordinata a svolgere una funzione avanzata di prevenzione e di dissuasione dei comportamenti sanzionati dall’art. 612 bis cod. pen. (atti persecutori), osservando che, ai fini dell’adozione di tale misura monitoria, non è richiesta la piena prova della responsabilità dell’ammonito per le ipotesi di reato perseguite dalla norma, potendo tale provvedimento essere motivato anche in base ad un quadro istruttorio indiziario, dal quale emergano eventi in grado di recare un vulnus alla riservatezza della vita di relazione o, su un piano anche solo potenziale, all’integrità della persona. Ad avviso del giudice amministrativo, in conclusione, all’ammonimento orale deve applicarsi la logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico che è propria del diritto amministrativo della prevenzione. Nel caso oggetto della pronuncia era stata presentata al Questore istanza di ammonimento orale nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile di condotte persecutorie consistenti in reiterate telefonate e messaggi.