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Con la sentenza n. 30329 del 1° agosto 2022, la Corte di Cassazione ha stabilito che un professionista che appone il visto di conformità è responsabile dal punto di vista penale per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Infatti, come rileva la Corte, il visto di conformità è “un controllo attribuito dal legislatore a soggetti estranei all’amministrazione finanziaria - professionisti abilitati iscritti negli appositi Albi -per la corretta applicazione delle norme tributarie [e] l’apposizione del visto di conformità implica che il professionista riscontri la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti di imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto, i versamenti”. Di conseguenza, “il professionista che rilascia un mendace visto di conformità, leggero o pesante, o un’infedele asseverazione dei dati, ai fini degli studi di settore, risulta esposto anche a sanzioni penali in ragione dell’espressa previsione di cui all’art. 39 d.lgs. n. 241 del 1997 e del meccanismo del concorso nel reato di cui all’art. 110 cod. pen. in quanto crea un mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi”.