<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/08/2022 - Acquisizione di partecipazioni elusiva con indebitamento infragruppo

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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L’interpello Agenzia delle Entrate numero 395 del 29 Luglio 2022 considera passibile di abuso del diritto ex art. 10-bis legge 212/2000 l’operazione che prevede l’acquisizione di partecipazioni tra società appartenenti al medesimo Gruppo utilizzando finanziamenti fruttiferi infragruppo. In particolare viene disconosciuta la deducibilità degli interessi passivi derivanti dal contratto di finanziamento che è stato realizzato. Il caso di specie riguardava l’acquisizione da parte di Alfa della partecipazione in una già appartenente al Gruppo Alfa, tramite un finanziamento erogato dalle stesse società cedenti, anch’esse appartenenti al medesimo Gruppo Alfa. I finanziamenti concessi sono stati successivamente trasferiti al fine di soddisfare altre esigenze del Gruppo. L’Agenzia delle Entrate, nell’articolare il proprio ragionamento specifica che “va rilevato che l’aspetto critico della fattispecie prospettata nell’istanza risiede nelle circostanze che si è in presenza: (i) di un acquisto di una partecipazione infra-gruppo (ii) finanziato con una provvista proveniente da altre entità estere del medesimo gruppo (e non da soggetti terzi) e (iii) della “circolazione” del relativo credito all’interno del gruppo (iv) per ragioni non funzionalmente collegate all’acquisto della partecipazione in questione. Valutate nel loro complesso, tali circostanze portano a ritenere che l’acquisizione con indebitamento operata da ALFA sia stata strumentale al realizzo di una non genuina operazione di “creazione” di interessi passivi, destinata a operare - in capo alla stessa ALFA - una conversione in interessi passivi deducibili di dividendi, altrimenti indeducibili”. In particolare non si realizza l’effettiva e sostanziale modifica del soggetto di controllo a livello di Gruppo che viene richiesto dalla circolare numero 6 del 30 Marzo 2016 ai fini della deducibilità degli interessi passivi nelle operazioni di Leverage Buyout.