Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/08/2022 - Nuove linee guida su transfer price sentenza della Cassazione n. 15668/2022

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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Con la sentenza n. 15668 del 17 maggio 2022, la Corte di Cassazione ha espressamente richiamato, le indicazioni della prassi ministeriale in ordine alla scelta del metodo più appropriato necessario a determinare i prezzi di trasferimento infragruppo. A tal fine gli Ermellini citano espressamente il D.M. 14 maggio 2018 contenente le linee guida interne previste per la concreta applicazione della normativa sui prezzi di trasferimento oltre alle Linee Guida OCSE (OECD, Guidelínes, 1995), “la selezione di un metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento si pone sempre l’obiettivo di trovare il metodo più appropriato ad un particolare caso. A questo scopo, nel processo di selezione andrebbero presi in considerazione: i rispettivi vantaggi e svantaggi dei metodi riconosciuti dall’OCSE; la coerenza del metodo considerato con la natura della transazione controllata, determinata in particolar modo attraverso l’analisi funzionale; la disponibilità di informazioni affidabili (in particolar modo sugli elementi comparabili indipendenti) necessaria all’applicazione del metodo selezionato e/o degli altri metodi; il grado di comparabilità tra transazioni controllate e transazioni tra imprese indipendenti, compresa l’affidabilità degli aggiustamenti di comparabilità che siano necessari per eliminare le differenze significative tra di loro. Nessun metodo è utilizzabile in tutte le eventualità e non è necessario dimostrare la non applicabilità di un dato metodo alle circostanze del caso concreto”. Nella sentenza in oggetto viene sottolineato che, nell’ambito dei vari metodi previsi dalla prassi OCSE, l’adozione del “metodo del margine netto della transazione” (TNMM) risulta particolarmente affidabile quando l’analisi funzionale mostra l’esistenza di una parte (parte testata o tested party) della transazione controllata che svolge funzioni più semplici ed assume i rischi limitati rispetto all’altra parte della transazione. In analogia con il metodo RPM (Resale Price Method, metodo del prezzo di rivendita) o CPM (Cost Plus Method, metodo del costo maggiorato), esso si focalizza sulla redditività della parte testata nella transazione controllata, mentre se ne discosta poiché opera a livello di marginalità netta e non di marginalità lorda. Dal punto di vista applicativo il livello del margine netto, a libere condizioni di mercato (arm’s lenght principle), realizzato dalla parte testata, può essere determinato attraverso un “confronto interno” (il margine netto realizzato dal contribuente in transazione comparabile poste in essere con soggetti indipendenti), oppure con il “confronto esterno” (il margine netto realizzato nel libero mercato da soggetti indipendenti transazioni comparabili). Infine le Linee Guida OCSE sottolineano, altresì, che l’altro vantaggio applicativo deriva dal fatto che l’utilizzo del TNMM richiede unicamente l’analisi dei risultati finanziari di una sola delle imprese associate (tested party) eliminando, così, possibili difficoltà dovute all’analisi dei risultati finanziari di entrambi le parti della transazione su base uniforme. Gli Ermellini hanno chiarito che in linea con i criteri indicati dalle linee Guida OCSE, affinché l’applicazione del TNMM sia affidabile, occorre condurre un’analisi di comparabilità che passa attraverso i due momenti della scelta della parte testata e dell’identificazione delle società comparabili, identificazione che, a libere condizioni di mercato (arm’s lenght principle), presuppone un “confronto” (interno o esterno) tra parte testata e società comparabili che soddisfi i cinque fattori di comparabilità indicati dai criteri OCSE (caratteristiche di beni e servizi; analisi funzionale; termini contrattuali sottostanti la transazione infragruppo; strategie di business; condizioni economiche).