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Con Sentenza n. 34792 del 20 settembre 2022 (ud. 21 giugno 2022), la V Sezione penale ha ribadito che «ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 513 bis c.p. è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell’impresa concorrente». Con particolare riferimento al tema della distinzione tra il delitto di cui all’art. 513 bis c.p. e quello di estorsione, la Corte ha evidenziato che «il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia non può essere assorbito nel delitto di estorsione, trattandosi di norme con diversa collocazione sistematica e preordinate alla tutela di beni giuridici diversi, sicché, ove ricorrano gli elementi costitutivi di entrambi i delitti, si ha il concorso formale degli stessi».