argomento: News del mese - Diritto Penale
Articoli Correlati: Art. 517 ter c.p. e art. 473 c.p. - Bene giuridico tutelato - Differenze tra reati
Con Sentenza n. 35235 del 21 settembre 2022 (ud. 18 maggio 2022), la IV Sezione penale ha rilevato come la fattispecie di cui all’art. 127, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 risulti rifluita nell’attuale art. 517 ter c.p., il quale mantiene ferma la clausola di salvezza in favore degli artt. 473 e 474 c.p. In particolare, con riferimento ai rapporti tra dette fattispecie, la Corte ha ribadito che «per aversi contraffazione ai sensi dell’art. 473 c.p., benché non sia necessario che i prodotti siano identici a quelli originali, occorre comunque che si realizzi una situazione di confondibilità lesiva della fede pubblica, essendo questo il bene protetto», a differenza di quanto previsto dall’art. 517 ter c.p., «ove il bene tutelato è quello privatistico del patrimonio del titolare della proprietà industriale». Inoltre, secondo quanto evidenziato dalla Corte, «la differenza fra le due ipotesi di reato, oltre che in relazione all’eterogeneo bene tutelato, viene anche ben spiegata con la nozione di brevetto in relazione all’art. 127 cit. (ora 517 ter)», essendo sufficiente, ai fini dell’integrazione di tale ultima fattispecie, «che si realizzi la stessa dinamica, o meccanica, di funzionamento di un prodotto brevettato […] con talune varianti minime e marginali che lascino, nondimeno, integro il nucleo essenziale e caratterizzante l’invenzione».