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Con Sentenza n. 32323 del 2 settembre 2022 (ud. 19 maggio 2022), la III Sezione penale ha affermato che «ai fini della configurabilità del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) – che ha per oggetto la tutela dell’ordine economico – è sufficiente la mera imitazione del marchio, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché idonea a trarre in inganno l’acquirente sull’origine, qualità o provenienza del prodotto da un determinato produttore». Infine, la Corte ha concluso evidenziando che «è sufficiente pertanto che il pericolo della confusione nel soggetto acquirente si verifichi anche solo attraverso un esame frettoloso e superficiale del prodotto messo in vendita, quale è quello compiuto dal consumatore di media diligenza e di non particolare diligenza».