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Articoli Correlati: Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) - Imitazione del marchio - Idoneità a trarre in inganno
Con Sentenza n. 32315 del 2 settembre 2022 (ud. 15 luglio 2022), in relazione alla configurabilità del reato di cui all’art. 517 c.p., la III Sezione penale ha ribadito che «è sufficiente la mera imitazione del marchio, con idoneità a trarre in inganno l’acquirente, mentre non occorre la riproduzione degli elementi essenziali del medesimo nella loro interezza, necessaria invece per l’integrazione del reato di cui all’art. 474 c.p.». In tal senso, la Corte ha altresì affermato che «la somiglianza del segno distintivo utilizzato rispetto a quello originale deve essere tale da creare confusione nel consumatore mediamente diligente, ma non deve anche comportare la concreta induzione in errore dell’acquirente sul bene acquistato». (Nel caso di specie, erano stati sottoposti a sequestro diversi apparecchi posti in vendita sulla bancarella di un mercato rionale, recanti decalcomanie ispirate ai segni distintivi originali prodotti da “Apple” e “Samsung” e, addirittura, dotati di confezioni caratterizzate dai medesimi loghi).