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Con Sentenza n. 27190 del 14 luglio 2022 (ud. 23 marzo 2022), la III Sezione penale ha affermato che «in tema di frode nell’esercizio del commercio, sul titolare di un esercizio commerciale grava l’obbligo di impartire ai propri dipendenti precise disposizioni di leale e scrupoloso comportamento commerciale e di vigilare sull’osservanza di tali disposizioni; in difetto si configura il reato di cui all’art. 515 c.p. sia allorquando alla condotta omissiva si accompagni la consapevolezza che da essa possano scaturire gli eventi tipici del reato, sia quando si sia agito accettando il rischio che tali eventi si verifichino». Sul punto, la Corte ha poi osservato che «del pari, nelle aziende di notevoli dimensioni, i titolari (amministratori o legali rappresentanti), in mancanza di effettiva delega di funzioni a determinati soggetti, rispondono del reato di frode in commercio, essendo tenuti ad osservare e far osservare tutte le disposizioni imperative concernenti gli aspetti dell’attività aziendale».