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La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con Sentenza del 12 luglio 2022 (ud. 27 maggio 2022) n. 26886, ha ribadito che, in tema di autoriciclaggio, sussiste la giurisdizione italiana quando nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, il cui oggettivo rilievo, seppur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella commessa in territorio estero. Nel caso oggetto della Pronuncia in esame, in Italia erano state compiute le necessarie ed indispensabili attività propedeutiche all’incasso dei titoli, proventi di reato, poi versati su conti correnti esteri anche grazie, in alcuni casi, all’intermediazione di terzi; da qui, la ritenuta giurisdizione dello Stato italiano con conseguente declaratoria di inammissibilità delle censure svolte dal ricorrente, giudicate dalla Suprema Corte manifestamente infondate.