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La Seconda Sezione della Corte di Cassazione, con Sentenza del 23 agosto 2022 (ud. 30 giugno 2022) n. 31437, si è soffermata sui criteri che debbono guidare la valutazione circa l’applicabilità o meno della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. (nel caso di specie: in relazione al delitto di cui all’art. 648, co. IV, c.p.). Al riguardo, la Suprema Corte ha ritenuto non sufficientemente motivato il diniego opposto dal Giudice di merito all’applicazione dell’art. 131 bis c.p., a fronte della ritenuta offensività del fatto (unicamente) in relazione al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice oggetto di contestazione. Nell’evidenziare l’assoluta genericità di siffatta formula motivazionale, non essendo specificati gli elementi fondativi di detta valutazione e mancando il necessario vaglio di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, la Corte di Cassazione ha ribadito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, co. I, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile e dell’entità del danno o del pericolo.