argomento: News del mese - Diritto Penale
Articoli Correlati: Contraffazione ex art. 473 c.p. - Introduzione e commercio di prodotti contraffatti ex art. 474 c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati mediante usurpazione di titoli di proprietà industriale ex art. 517 ter c.p.
Con Sentenza del 26 settembre 2022 (ud. 22 giugno 2022) n. 36258, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, nel richiamare la più recente giurisprudenza di legittimità intervenuta in tema di distinzione tra il delitto di cui all’art. 473 e quello di cui all’art. 517 ter c.p., ha chiarito che, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 473 c.p., posto a tutela del bene giuridico della fede pubblica, è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell’altrui marchio o segno distintivo che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento, a differenza del reato previsto dall’art. 517 ter c.p., che tutela esclusivamente il patrimonio del titolare della proprietà industriale e che ricorre sia nell’ipotesi di prodotti realizzati ad imitazione di quelli con marchio altrui, con violazione dei modelli o disegni registrati, sia nell’ipotesi di fabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti “originali” da parte di chi non ne è titolare. Con l’occasione, la Suprema Corte ha altresì aggiunto che, quanto ai rapporti tra le fattispecie di cui all’art. 473 e 474 c.p., l’uso di marchi e segni distintivi punito dall’art. 473 c.p., precede l’immissione in circolazione dell’oggetto falsamente contrassegnato e se ne distingue, mentre l’uso, punito più severamente dall’art. 474 c.p., è direttamente connesso all’immissione in circolazione del prodotto falsamente contrassegnato e presuppone che sia stato già apposto il contrassegno su una determinata merce. In questo senso, nel reato di cui all’art. 473 c.p., la condotta ha per oggetto materiale il contrassegno, mentre, nel reato di cui all’art. 474 c.p., il prodotto contrassegnato.