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La Seconda Sezione della Corte di Cassazione, con Sentenza del 22 settembre 2022 (ud. 13 luglio 2022) n. 35455, si è soffermata sui rapporti tra i delitti di cui all’art. 648 ter1 e 512 bis c.p. e, al riguardo, ha chiarito che il delitto di trasferimento fraudolento di valori, di cui all’art. 512 bis c.p., concorre con il delitto previsto dall’art. 648 ter1, in quanto la condotta di autoriciclaggio non presuppone nè implica che l’autore di essa ponga in essere anche un trasferimento fittizio ad un terzo dei cespiti rivenienti dal reato presupposto. Secondo la Suprema Corte, tale principio si pone in perfetta continuità con la giurisprudenza di legittimità che, da epoca precedente l’introduzione della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 648 ter 1 c.p., ritiene che il delitto di trasferimento fraudolento di valori possa fungere da reato presupposto dei delitti di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p., giacché, alla luce della ratio della disposizione, tesa ad impedire la divaricazione tra titolarità formale e reale di beni appartenenti a soggetti sottoponibili a misura di prevenzione, deve riconoscersi carattere illecito al profitto delle attività oggetto di fittizia intestazione in quanto facenti capo formalmente a soggetto diverso da quello esposto all’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale e alla conseguente ablazione.