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Con la Sentenza n. 27410 (ud. 25 maggio 2022, dep. 14 luglio 2022), la Quinta sezione della Corte di Cassazione ha chiarito che “conseguita per una causa atipica di negozio o in conseguenza di un reato, dagli amministratori di una società fiduciaria posta in liquidazione coatta, la disponibilità dei titoli e valori conferiti dai fiducianti, questi, al pari di ogni altro bene patrimoniale, si considerano oggetto di bancarotta fraudolenta. Ciò perché, di seguito al fallimento, si attribuiscono al patrimonio d’impresa, oltre ai diritti nascenti da rapporti suscettibili di valutazione economica, tutti i beni che hanno fatto capo all’imprenditore nella gestione della sua attività, e pertanto anche quelli di cui ha avuto soltanto il possesso”. In ragione di ciò, si è sostenuto che “la configurabilità del delitto di bancarotta patrimoniale esclude, pertanto, parallelamente, la ricostruzione della condotta ascritta al ricorrente in termini di infedeltà patrimoniale del mandato fiduciario, ai sensi dell’art. 2634 c.c., comma 2, condotta che, eventualmente, avrebbe potuto ritenersi assorbita in quella, più grave, prevista dalla legge fallimentare, ma che certo non può configurarsi una volta che il fallimento sia intervenuto.
Le condotte descritte dall’art. 2634, comma II c.c., infatti, “prendono in considerazione la vita dell’ente prima dell’eventuale fallimento e sono costruite anche in funzione generalpreventiva, per disincentivare l’operato di amministratori infedeli e garantire la regolare gestione della società, ma non possono ritenersi configurabili in relazione a fattispecie che, partendo dal dato giuridico-fattuale incontrovertibile del fallimento, individuano poi nella sottrazione di risorse sociali priva di adeguata giustificazione la ragione di incriminazione”.