argomento: News del mese - Diritto Penale
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L’art. 2634, comma III c.c. esclude la rilevanza penale dell’atto depauperatorio in presenza di “vantaggi” dei quali la società apparentemente danneggiata abbia fruito, o sarebbe stata in grado di fruire, in ragione della sua appartenenza a un più ampio gruppo di società. Partendo da tali assunti, Cass. pen., sez. V, 14 giugno 2022 (dep. 13 settembre 2022), n. 33597 ha statuito che la previsione normativa di cui trattasi, oltre a conferire “valenza “normativa” a principi – già desumibili dal sistema, in punto di necessaria considerazione della reale offensività – che sono senz’altro applicabili anche alle condotte sanzionate dalle norme fallimentari e, segnatamente, a fatti di disposizione patrimoniale contestati come distrattivi o dissipativi”, prevede “una clausola che consente all’interprete di comprendere i vantaggi “fondatamente prevedibili” ovvero caratterizzati da concretezza; non è pertanto sufficiente la mera speranza, per cui i vantaggi compensativi della ricchezza perduta devono essere prevedibili su elementi sicuri, pressoché certi e non meramente aleatori o costituenti una semplice aspettativa”.