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In relazione al delitto previsto e punito dall’art. 216, comma I, n. 2 Legge fall., Cass. Pen. sez. V, 15 giugno 2022, (dep. 7 luglio 2022), n. 26184 ha chiarito che trattasi di “un reato di mera condotta, che si perfeziona, sotto il profilo oggettivo, con la sola distruzione, sottrazione o falsificazione dei libri e delle scritture contabili; condotte che sono sanzionate in quanto tali, per il solo fatto di essere ritenute idonee a creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dall’essersi verificato o meno l’evento della concreta impossibilità di ricostruire la consistenza patrimoniale o il movimento degli affari o dalla ricostruzione “aliunde” della documentazione stessa”. Nell’ambito di tale reato, proseguono i Giudici, “la pericolosità della condotta deve essere valutata in relazione allo specifico interesse protetto dalla norma, che non è quello di evitare il fallimento, ma la necessaria informazione, completa ed attendibile, che l’imprenditore deve offrire ai creditori, per permettere la successiva valutazione, a loro riservata, della consistenza patrimoniale destinata a garanzia dei loro crediti. Interesse leso dalla semplice commissione di una delle condotte indicate nell’art. 216, comma 1, n. 2 L. Fall. (che, in sé, preclude la possibilità di offrire ai creditori un’informazione completa ed attendibile), a prescindere dal successivo fallimento, che, all’interno della fattispecie normativa, per come si è detto, rappresenta solo una successiva ed eventuale condizione di punibilità di condotte, però, in sé già lesive dell’interesse protetto”.