Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/08/2022 - Occultamento delle scritture contabili

argomento: News del mese - Diritto Penale

Articoli Correlati: Art. 216, comma I, n. 2 Legge fall. - Condotta decettiva - Omessa consegna

Cass. pen., sez. V, 8 giugno 2022, (8 luglio 2022), n. 26436, pronunciandosi in tema di bancarotta fraudolenta documentale ha precisato che “la seconda ipotesi prevista dall’art. 216 L. Fall., comma 1 n. 2 – la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della impresa o della società fallita – ricorra nel solo caso in cui le scritture stesse siano decettive e non quando le stesse non siano state, in tutto o in parte, consegnate (nella quale evenienza, sussistendo il dolo specifico di danno ai creditori, può ricorrere la prima ipotesi, conseguente all’avvenuta loro sottrazione, distruzione od occultamento). Si è, infatti, affermato che “l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa – in seno all’art. 216, comma 1, n. 2), L. Fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture che, invece, integra un’ipotesi di reato a dolo generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi”. Sul punto, concludono i Giudici che “la seconda ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale si concreta solo quando sia accertata la tenuta dei libri contabili o delle altre scritture, consegnate in tutto o in parte al curatore, in modo complessivamente fraudolento, così da determinare, proprio per la loro decettività, l’impossibilità di ricostruire il patrimonio o il movimento degli affari della fallita. È pertanto solo questa l’ipotesi punita a titolo di dolo generico”.